L’ordinamento italiano affida alla famiglia una posizione preminente già nelle sue norme costituzionali, quale cellula fondamentale della società che precede lo Stato stesso.
In tale quadro prendono forma la tutela della genitorialità e, con essa, la previsione di tutta una serie di diritti in favore della madre e del padre, tali da consentire l’adempimento della loro funzione familiare e assicurare ai figli una compiuta protezione.
Uno dei diritti espressamente tutelati dal legislatore è quello all'astensione dal lavoro nei casi di nascita o malattia di un figlio: di seguito se ne illustrano gli aspetti più caratterizzanti con riferimento alla figura del padre.
Le norme in materia sono contenute nel D. Lgs. 151/2001, riguardante la tutela e il sostegno della paternità e della maternità, e nella L. 92/2012 (legge Fornero) che ha istituito il congedo di paternità obbligatorio e quello facoltativo. In sintesi, il legislatore ha previsto:
Per il congedo di paternità è garantito lo stesso trattamento economico relativo al congedo di maternità, vale a dire l’80% della retribuzione giornaliera percepita nell'ultimo mese di lavoro; quanto ai giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, il lavoratore padre ha diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. Al congedo parentale, invece, corrisponde un’indennità pari al 30% della retribuzione, mentre il congedo per malattia del figlio non viene retribuito.
Occorre tener presente, inoltre, che per tutta la durata del congedo di paternità sussiste il divieto di licenziamento del lavoratore fino a 1 anno di età del bambino; se è il lavoratore stesso a rassegnare le proprie dimissioni nel periodo in cui ha usufruito del congedo di paternità, dovrà recarsi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per la necessaria convalida.