Il congedo di paternità: tutto ciò che è necessario sapere
- Autore: antonelli patrizia
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- 27 ago, 2019
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L’ordinamento italiano affida alla famiglia una posizione preminente già nelle sue norme costituzionali, quale cellula fondamentale della società che precede lo Stato stesso.
In tale quadro prendono forma la tutela della genitorialità e, con essa, la previsione di tutta una serie di diritti in favore della madre e del padre, tali da consentire l’adempimento della loro funzione familiare e assicurare ai figli una compiuta protezione.
Uno dei diritti espressamente tutelati dal legislatore è quello all'astensione dal lavoro nei casi di nascita o malattia di un figlio: di seguito se ne illustrano gli aspetti più caratterizzanti con riferimento alla figura del padre.
I diritti del padre lavoratore
Le norme in materia sono contenute nel D. Lgs. 151/2001, riguardante la tutela e il sostegno della paternità e della maternità, e nella L. 92/2012 (legge Fornero) che ha istituito il congedo di paternità obbligatorio e quello facoltativo. In sintesi, il legislatore ha previsto:
- il congedo di paternità, spettante al padre lavoratore dipendente per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua nei casi di 1) morte o grave infermità della madre, 2) abbandono del neonato da parte della madre, 3) affidamento esclusivo del figlio al padre;
- il congedo parentale, inteso come astensione facoltativa dal lavoro che i lavoratori e le lavoratrici possono chiedere nei primi 12 anni di vita del bambino fino a un limite complessivo di 11 mesi (il tetto massimo è 6 mesi per la madre, 7 per il padre);
- il congedo di paternità obbligatorio della durata di 5 giorni, anche non continuativi, che può essere goduto nei 5 mesi successivi alla nascita del bambino;
- il congedo di paternità facoltativo, di cui il padre può fruire per un giorno in alternativa alla madre;
- il congedo per malattia del figlio, a cui la madre o il padre hanno alternativamente diritto per l’intera durata della malattia, se il figlio non ha superato i 3 anni, e fino a 5 giorni all'anno, se il figlio ha un’età compresa fra i 3 e gli 8 anni.
Indennità, dimissioni e licenziamento
Per il congedo di paternità è garantito lo stesso trattamento economico relativo al congedo di maternità, vale a dire l’80% della retribuzione giornaliera percepita nell'ultimo mese di lavoro; quanto ai giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, il lavoratore padre ha diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. Al congedo parentale, invece, corrisponde un’indennità pari al 30% della retribuzione, mentre il congedo per malattia del figlio non viene retribuito.
Occorre tener presente, inoltre, che per tutta la durata del congedo di paternità sussiste il divieto di licenziamento del lavoratore fino a 1 anno di età del bambino; se è il lavoratore stesso a rassegnare le proprie dimissioni nel periodo in cui ha usufruito del congedo di paternità, dovrà recarsi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per la necessaria convalida.