L’apprendistato è un contratto di lavoro volto all'occupazione dei giovani; esso prevede un periodo di formazione, scaduto il quale il datore di lavoro e l’apprendista possono decidere di dar vita a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Com'è intuibile, si tratta di una soluzione contrattuale vantaggiosa non solo per i giovani, i quali hanno modo di approcciarsi al mondo del lavoro, ma anche per le aziende, alla luce delle agevolazioni retributive e contributive di cui godono per legge quando si avvalgono di apprendisti.
Vediamo, dunque, quali sono le forme di apprendistato previste dal legislatore, fornendo prima una panoramica delle tre principali tipologie contrattuali, per poi soffermarci su quella che permette di assumere disoccupati senza limiti di età.
Il D. Lgs. 81/2015, attuativo del Jobs Act, distingue l’apprendistato a seconda delle sue finalità nelle seguenti tipologie:
Si è appena visto che le tre diverse forme di apprendistato fissano dei limiti di età; l’art. 47, co. 4, del D. Lgs. 81/2015 consente tuttavia di estendere l’apprendistato professionalizzante anche a chi ha più di 29 anni e percepisce un’indennità a sostegno del reddito. La norma in esame stabilisce infatti che “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di un’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione”, per esempio la NASpI.
L’obiettivo è di sostenere chi ha perso involontariamente la propria occupazione e, a causa dell’età, incontra degli ostacoli nel tentativo di reinserirsi nel mondo del lavoro. I vantaggi di tale contratto di apprendistato si rivolgono a entrambe le parti contraenti:i disoccupati over 29 svolgono un periodo di lavoro (solitamente 3 anni) per riqualificarsi, mentre i datori di lavoro (come chiarito dall'Interpello 19/2019 del Ministero del Lavoro) beneficiano di bonus contributivi, possono inquadrare il nuovo assunto al di sotto dell’inquadramento previsto per legge e possono recedere dal rapporto di lavoro prima che si concluda il periodo di formazione. Inoltre, non devono calcolare gli apprendisti disoccupati over 29 per l’applicazione delle disposizioni che impongono alle aziende limiti numerici.